INPS: incremento delle prestazioni di invalidità civile

Con circolare n. 107 del 23 settembre 2020 l’INPS fornisce indicazioni e chiarimenti in merito all’attuazione dell’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, estende ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità.
A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.

Requisiti anagrafici
Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.

Requisiti reddituali
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori
a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve
possedere: redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro; redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

E’ doveroso fare una precisazione; ovvero la differenza tra:

  • PENSIONE di INABILITÀ CONTRIBUTIVA che deriva dai contributi da lavoro e l’importo è variabile, dovuto da quanti anni di versamenti si sono fatti e dalla retribuzione (più è alta più di versa e più alta sarà la pensione) 

e

  • PENSIONE DI INVALIDITÀ CIVILE dove nei casi più gravi incorpora L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, questa pensione viene riconosciuta considerando SOLO il requisito sanitario, l’erogazione dell’accompagno non è  soggetta a limiti di reddito, mentre per percepire la Pensione di 286,81 (che differisce dall’Assegno in base alla percentuale, invalido dal 75 al 99%; inabile 100%) non si devono superare i limiti di reddito di € 16.982,49, cosa diversa recita la nuova norma che per avere la MAGGIORAZIONE in oggetto, la persona singola non deve superare € 8,469,33 mentre se coniugato si considera prima il reddito singolo (€ 8.469,33)  poi quello coniugale di €14.447,42.

Di seguito alcuni esempi pratici:

  1. Persona inabile non coniugata ha un reddito di € 12.000,00 annuo; ha diritto alla pensione di € 286,81 ma non può beneficiare della maggiorazione poiché supera. il limite di € 8.469,33
  2. Inabile coniugato con reddito personale di € 12.000,00, il coniuge nessun reddito, non ha diritto alla maggiorazione in quanto supera, anche in questo caso, il limite di € 8.469,33.
  3. Coniugato reddito personale € 6.000,00 coniuge € 8.000,00 avrà diritto alla maggiorazione.

Per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Tali soggetti quindi non dovranno presentare nessuna domanda.

Per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984, invece, l’adeguamento sarà attribuito a seguito domanda dell’interessato, presentata attraverso i consolidati canali dell’Istituto, i patronati o i Caf. Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda. 

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